Art.1) Denominazione, sede, durata 1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore - Cds"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è redatto il presente statuto dell'Associazione non riconosciuta denominata "Club Barsanti e Matteucci", di seguito indicata anche come "Associazione". 2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pietrasanta. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. 3. Essa può operare in tutto il territorio nazionale ed in ambito internazionale. 4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero. 5. L'Associazione ha durata illimitata. 6. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Club Barsanti e Matteucci ETS"
Art. 2) Scopo, finalità e attività L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi: 1. promuovere l'associazionismo di proprietari ed appassionati di qualsiasi tipo di veicolo a motore con particolare riferimento alla Motorizzazione Storica; 2. perseguire le finalità dell'interesse generale della Motorizzazione Storica; 3. organizzare manifestazioni nell'ambito e sotto l'osservanza di leggi e regolamenti vigenti e si farà parte diligente per consentire ai soci di partecipare, oltre che alle manifestazioni organizzate dalla stessa Associazione, anche a quelle che si terranno tanto in Italia che all'estero, organizzate da altri enti; 4. svolgere tutte le attività utili per dare la possibilità ai soci di incontrarsi, scambiarsi informazioni e materiale relativo ai veicoli storici, aiutarsi e consigliarsi vicendevolmente nell'acquisto, nel restauro e conservazione di detti veicoli. 5. fornire ai propri associati il supporto e la consulenza per ottenere le certificazioni di interesse storico e collezionistico per i veicoli storici fornita pro tempore daglii enti preposti, ai sensi della legislazione vigente.
Art. 3) Ammissione e numero degli associati Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare una richiesta che dovrà contenere: - l'indicazione di: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; - Il pagamento della quota sociale Le quote sociali annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo devono essere versate entro il 28 febbraio, presso la Segreteria dell'Associazione. I soci che siano in arretrato di oltre tre mesi nel pagamento della quota sociale, possono incorrere nel provvedimento di declaratoria di decadenza del vincolo associativo, pronunciato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. L'ammissione deve essere annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della loro successiva convocazione; I Soci hanno diritto ad usufruire di tutti i benefici derivanti dal loro stato di membri dell'Associazione, nonché a partecipare alle iniziative e manifestazioni, fatte salve le limitazioni imposte da necessità organizzative o dai Regolamenti interni. Possono partecipare alla vita del Club, senza acquisire la posizione di soci, i soggetti che non hanno ancora compiuto i 18 anni, che abbiano rapporti parentali con Soci, i quali se ne assumono espressa responsabilità ed ogni effetto. L'Assemblea può assegnare a titolo onorifico, a persone fisiche od enti, le qualifiche di: a) socio onorario: a coloro che abbiano svolto e svolgano attività di eccezionale rilievo nell'interesse della motorizzazione storica; b) socio benemerito: a coloro che abbiano contribuito in modo rilevante al raggiungimento degli scopi statutari.
Art. 4) Diritti e obblighi degli associati Il vincolo associativo è a tempo indeterminato e può cessare solo per i seguenti motivi: per volontarie dimissioni, per morte, per esclusione, per scioglimento dell'Associazione. L'esclusione è pronunciata insindacabilmente e inappellabilmente dalla Assemblea o dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, allorchè il socio abbia gravemente violato i regolamenti del Club o abbia mancato ai più elementari principi dell'associazione, ovvero con qualunque comportamento, possa in qualche modo aver disonorato l'Associazione. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Il socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione al Club, assume l'obbligo di osservare le norme dello Statuto, dei regolamenti e le deliberazioni degli Organi sociali di volta in volta emanati dal Consiglio Direttivo ed immediatamente vincolanti per tutti gli associati, e si impegna altresì a sottoscrivere tutta la documentazione a tutela della privacy come da normativa europea in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679), nonché la cessione dei diritti relativi a immagini fotografiche, video in formato anche 3D e/o opere dell'ingegno effettuate dal socio durante raduni, manifestazione e attività riferibili alla vita associativa. L'Associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possono accadere ai soci di tutte le categorie od a qualunque persona, che venga a trovarsi nella sede sociale e nelle sue pertinenze o che faccia uso di materiali, mezzi o attrezzature sociali, rilasciando del pari il socio ogni più ampia manleva e scarico di responsabilità nei confronti della Associazione
Art. 5) Perdita della qualifica di associato L'associato può sempre recedere dall'associazione: il socio che intende dimettersi è obbligato a darne comunicazione alla Associazione con lettera raccomandata o PEC prima del 31 Dicembre di ogni anno, non essendo ritenuta valida manifestazione di dimissioni la mancata corresponsione delle quote. Qualora il socio all'atto delle dimissioni non esegua il pagamento delle quote sociali ancora dovute, è dichiarato moroso dal Consiglio Direttivo con le sanzioni previste dei regolamenti e le deliberazioni degli Organi sociali di volta in volta emanati dal Consiglio Direttivo, prima tra le quali la perdita del diritto di votare in Assemblea. I soci dimissionari o espulsi non potranno richiedere o pretendere nulla in termini di rimborso totale o parziale della quota sociale versata e di qualsiasi disponibilità finanziaria o del patrimonio associativo, cosi come non potranno prendere parte a nessuna riunione assembleare, neppure quelle relative all'anno corrente alla data delle dimissioni e/o dell'espulsione I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte del Club, perde ogni diritto inerente alla qualifica di socio. I soci dimissionari o espulsi non potranno richiedere o pretendere nulla in termini di rimborso totale o parziale della quota sociale versata e di qualsiasi disponibilità finanziaria o del patrimonio associativo, cosi come non potranno prendere parte a nessuna riunione assembleare, neppure quelle relative all'anno corrente alla data delle dimissioni e/o dell'espulsione.
Art.6) Organi dell'Associazione Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo); c) il Presidente; d) l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore. e) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore; L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Art. 7) Assemblea Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche annotata in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta inviata via email, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo email risultante dal libro degli associati. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata: a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (quinto) degli associati. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: -elegge e revoca il Presidente, i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -approva il bilancio di esercizio; -delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -delibera sulla esclusione degli associati; -delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; -approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; -delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Art. 8) Assemblea ordinaria: competenze e quorum 1. È compito dell'Assemblea ordinaria: a) approvare il Bilancio di Esercizio (o Rendiconto di Cassa, qualora ne ricorrano i requisiti previsti dal Cts) predisposto dal Consiglio Direttivo; b) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo; c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo; d) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione; e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore; f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore; g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione; a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; i) modificare lo Statuto j) deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale. 2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. 3. 3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 9) Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo e tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; - predisporre il Bilancio di Esercizio o il Rendiconto di Cassa, o l'eventuale Bilancio sociale; - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati; - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati; L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e sette nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni e sono rieleggibili. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. 2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. 3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. 4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o audioconferenza. 5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. 6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. 7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti qualunque sia il numero di presenti; esclusivamente in caso di parità dei voti, il voto del Presidente o di chi ne fa le veci verrà conteggiato quale doppio, e pertanto si assumerà la deliberazione votata dal Presidente del Consiglio Direttivo. 8. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo debbono partecipare alle tornate del Consiglio stesso e in caso di impedimento devono giustificare in tempo la loro assenza. Dopo tre assenze consecutive ingiustificate, i membri del Consiglio Direttivo possono decidere a maggioranza di revocare la carica al consigliere assente. 9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente o dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
Art.10) Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associatiin regola i con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. 2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. 3. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art.11) Competenze del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di: a) redigere il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività; c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; d) nominare il Vicepresidente e la Segreteria organizzativa dell'Associazione; e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati; f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare; h) deliberare la convocazione dell'Assemblea; i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni, assume e licenzia personale, determinandone le retribuzioni; j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente; k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione; l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni; n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
Art. 12 Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo La carica di Consigliere si perde per: a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione; c) sopraggiunte cause di incompatibilità previste del presente Statuto; d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi, che rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, scegliendo tra gli associati dell'ente, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.
Art. 13 Segreteria Organizzativa La Segreteria Organizzativa della associazione propone al Consiglio Direttivo il calendario delle attività, cura l'organizzazione degli eventi e delle manifestazioni approvare dal Consiglio Direttivo, custodisce sotto la sua personale responsabilità il denaro ed ogni altro valore dell'associazione che gli venga affidato; sorveglia la riscossione delle quote associative, rende conto al Consiglio Direttivo della situazione di cassa; paga i fornitori ed i mandati firmati dal Presidente o di chi ne fa le veci nei limiti stabiliti dalla situazione economico-patrimoniale; sbriga le pratiche relative ai soci morosi e ne fornisce il relativo elenco al Consiglio Direttivo, supporta i Revisori dei Conti e fornisce loro tutta la documentazione necessaria per la tenuta delle scritture contabili. La Segreteria Organizzativa si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Art.14 Il Presidente: poteri e durata in carica Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del ii mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di: a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo; d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. e) previa approvazione del Consiglio Direttivo che valuta la compatibilità con la situazione economica e finanziaria della associazione, può assumere personale e/o stabilire compensi specifici per determinate attività organizzative; In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
Art.15 Cause di decadenza e sostituzione del Presidente La carica di Presidente si perde per: a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione; c) sopraggiunte cause di incompatibilità, previste da presente Statuto; d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.
ART. 16 Organo di controllo L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 17 Revisione legale dei conti Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Art. 18 Patrimonio Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 19 Divieto di distribuzione degli utili L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 20 Risorse economiche L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) quote associative; b) contributi pubblici e privati; c) donazioni e lasciti testamentari; d) rendite patrimoniali; e) attività di raccolta fondi; f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore; h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
Art. 21 Bilancio di esercizio e Rendiconto di cassa L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che coincide con l'anno solare. Qualora ne ricorrano i requisiti previsti dal Cts l'Associazione può redigere un semplice Rendiconto di Cassa. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
Art. 22 Bilancio sociale e informativa sociale Se ricorrono i requisiti previsti dal Cts l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricorrono i requisiti previsti dal Cts l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
Art. 23 Libri sociali e registri L'Associazione deve tenere i seguenti libri: -libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione; -libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione; -libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; -libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato, tenuto a cura dello stesso organo; -libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora questo sia stato nominato, tenuto a cura dello stesso organo; -libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono -l'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Art. 24 Volontari I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione . L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 25 Lavoratori L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Codice del Terzo settore.
Art. 26 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 27 Rinvio Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.